Gli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile sono stati aggiornati all’ordinanza con cui la Corte costituzionale (sent. 5 gennaio 2011, n. 4) né ha dichiarato la manifesta inamissibilità e la manifesta infondatezza in riferimento, rispettivamente, agli artt. 2, 3 e 29 Cost.
